In ambito di infortuni personali garantiti da polizze assicurative private (c.d. Polizze Infortuni), affinchè l'indennizzo trovi la sua ragion d'essere, occorre che l'evento lesivo sia fortuito (qui non nell'accezione del caso fortuito ai sensi del C.C. in materia di risarcimento danni a terzi).
La causalità fortuita dell'evento è, in materia di infortuni privati, intesa come un qualcosa di anomalo rispetto al regolare svolgersi dei ritmi di vita , quindi un qualcosa che esula dai consueti atti giornalieri.
Non sono allora configurabili a caso fortuito e quindi non coperti dalla garanzia di polizza , a meno che nel contratto non sia specificato diversamente, tutte quelle lesioni che seguono a un atto quotidiano della vita, come il camminare, il correre, o ancora il sollevare una valigia e così via.
In questi casi vengono a mancare quei criteri di risarcibilità che rendono operante la garanzia di polizza e che costituiscono tutela dal verificarsi di quel " rischio" imprevisto appunto fortuito ,verso il quale l'assicurazione si fa garante.
In sostanza non è la lesione in sè a determinare il criterio di risarcibilità ma le modalità con le quali l'evento lesivo si è verificato.